Che nel Comune di Monteforte d’Alpone sono presenti numerosi enti che si occupano di servizi alla persona tutti ben consolidati e ben radicati sul territorio, quali:
Comune di Monteforte
Azienda Ulss 20
Cooperativa Sociale
CSM 94
Cooperativa Sociale
Monteforte Il Fiore
Piccola Fraternità
di Monteforte
Fondazione Don Mozzatti
d'Aprili
Scuola Materna Don Antonio Dalla Croce .
Assosciazione Noi -
Circolo Alfa e Omega
Associazione Centro Aiuto Vita
Associazione Citta
dei Bambini di Monteforte
Che tra gli enti sopra citati esiste già qualche rapporto convenzionale e di collaborazione.
Che nel corso dell’anno 2003 alcuni di essi si sono organizzati in Comitato per l’anno europeo delle persone con disabilità dimostrando una interessante cooperazione che ha prodotto attività che ciascun Ente, da solo, non avrebbe potuto produrre.
Che tale cooperazione ha evidenziato la scarsa conoscenza reciproca e di ciò che ciascun ente fa, ma ha anche messo in risalto le considerevoli possibilità di costituire una importante "rete" locale di servizi qualora volessero collaborare in modo più organico, nel pieno rispetto dell’autonomia ci ciascuno.
Che nella riunione tenutasi il giorno 13.01.2003 Presso l’Ufficio di Presidenza della Fondazione i responsabili degli Enti citati, con la partecipazione attiva del Direttore dei Servizi Sociali dell’Ulss 20, hanno espresso la volontà di incominciare un percorso di cooperazione in modo continuativo ed organizzato.
Tutto ciò premesso gli Enti sopra descritti nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali promuovono e costituiscono quanto segue:
Art.1 Oggetto
E’ costituito l’organismo denominato Consulta dei Servizi Sociali di Monteforte d’Alpone al quale potranno partecipare tutti gli enti che si occupano di servizi sociali sul territorio comunale e che non abbiano scopo di lucro,
Art.2 Scopi
Gli scopi della Consulta sono:
costituire una rete di servizi alla persona sul territorio di Monteforte d’Alpone gestiti in modo integrato e cooperativo tra gli Enti promotori i quali si obbligano a formulare il programma annuale dei servizi;
condividere le capacità di organizzare servizi alla persona;
obbligare gli enti partecipanti, prima di provvedere a gare, a verificare se è possibile demandare ad uno o più enti compiti, servizi o forniture che il "partner" può fare o gestire meglio applicando il concetto di sussidiarietà;
ottenere la collaborazione attiva del personale di Enti diversi per raggiungere meglio obiettivi comuni;
indurre gli Enti partecipanti a favorire i rapporti bilaterali per la compravendita di servizi offerti dai medesimi partner cogliendo le opportunità offerte dalla
Legge 08.11.1991 n. 381;
Favorire il lavoro in equipe che tenda alla valorizzazione delle potenzialità di ciascun ente partecipante.
Art.3 Sede
La sede della Consulta, nella prima fase di avvio sarà presso il Comune di Monteforte d’Alpone; in seguito potrà essere spostata presso la sede di un qualsiasi ente partecipante
Art. 4 Organi
L’Organo di governo della Consulta è costituito dai rappresentanti legali degli Enti o loro delegati,firmatari del presente atto costitutivo. L’Ulss 20 sarà rappresentata dal Direttore dei Servizi Sociali o suo delegato.
Presidente della Consulta è il Sindaco o suo delegato.
Art. 5 Mezzi
La Consulta trae i mezzi per i proprio funzionamento dagli Enti partecipanti secondo i programmi ed obiettivi che annualmente verranno approvati.
Art. 6 FUNZIONAMENTO
Le decisioni della Consulta saranno impegnative per ciascun ente partecipante dal momento della ratifica delle medesime da parte dei rispettivi organi di governo.
Le adunanze della Consulta, convocate dal Presidente, saranno almeno due all’anno:
una prima dell’approvazione del Bilancio del Comune, per approvare il documento di programmazione.
una entro il mese di giugno di ciascun anno per la verifica dei risultati.
Le adunanze, inoltre, potranno essere convocate dal Presidente in qualsiasi momento, se necessario, su richiesta anche di un singolo partecipante.
Il documento di programmazione annuale e le deliberazioni più significative concorreranno alla elaborazione del P.A.T.
ART.7 DURATA
La Consulta, sperimentalmente, avrà durata di anni due a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto.
Art. 8 RINVIO
Per quanto non previsto nel presente atto si osserveranno le disposizioni legislative vigenti e le norme regolamentari delle quali la Consulta intenderà dotarsi.
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